STATUTO
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n. 383/2000, della Legge Regionale n. 42 del 09/12/2002 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
TITOLO I – Denominazione, Sede e Modifiche
Art. 1
Si è costituita l’Associazione di Promozione Sociale operante nei settori motorio, ricreativo, sportivo, formativo, culturale e della salute, che assume la denominazione di KINESIA aps
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia a carattere nazionale che locale.
Art.2
La sede legale e amministrativa è in via del Padule n° 34 Scandicci. L’associazione potrà costituire delle sezioni secondarie o distaccate in Italia ed all’Estero, in luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 3 Modifiche allo statuto
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
TITOLO II - Scopo e Oggetto
Art. 4
L’Associazione ha come obiettivo primario quello di favore la salute psichica, fisica e sociale dell’individuo attraverso la promozione delle attività fisiche, motorie e sportive da esplicare anche attraverso l’approccio multidisciplinare, che si concretizza con la collaborazione tra i diversi Professionisti della Salute, offrendo l’opportunità di costruire reti di relazione, aggregazione e solidarietà, di promozione della salute e di lotta sociale ai processi di marginalizzazione di varie fasce di popolazione a rischio.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale promuovendo, incrementando ed organizzando attività motorie, psicomotorie, sportive, culturali, di turismo ed ambiente, solidali ed attività didattica/formativa, rivolte a tutti.
L'Associazione si prefigge inoltre la promozione e lo sviluppo di ogni altra attività complementare atta a favorire la salute psicofisica e morale. In questo contesto assume valore anche l’uso della musicoterapia come processo indirizzato ad uno scopo in cui il terapista aiuta il paziente a migliorare, mantenere o recuperare uno stato di benessere utilizzando delle esperienze musicali e le relazioni che si sviluppano per mezzo di esse come forze dinamiche di cambiamento.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
L’Associazione pertanto si propone anche di promuovere occasioni sportive non competitive, svolgendo così un duplice ruolo: da una parte, specificatamente per i soci svantaggiati, permettendo la riscoperta della dimensione del corpo e della sua cura (con tutti i ritorni diretti in termini di prevenzione della salute fisica); dall'altra, in generale, contribuendo al movimento dello sport e dell’attività motoria rivolto a tutti, recuperando quindi quote di popolazione estromesse o non interessate dalla pratica sportiva competitiva.
La scelta organizzativa, l'associazionismo, costituisce una forma naturale di aggregazione fra le persone in funzione di obiettivi condivisi. Essa, cioè, si configura come modalità culturalmente sancita di produzione di legame sociale. E' da sottolineare, inoltre, che l'associazionismo proposto è rivolto a tutta la cittadinanza, non costituendo cioè degli spazi separati fra "normalità" e "malattia"; fattore, questo, che costituisce una delle precondizioni di un qualsiasi reinserimento sociale.
Art. 5
L'Associazione si propone di:
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Promuovere, organizzare attività di ricerca, di didattica, di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento nelle attività sportive e motorie;
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Promuovere in campo motorio, fisico e sportivo tutte quelle attività che riguardano il movimento umano razionale ad indirizzo educativo (educazione fisica negli istituti scolastici), preventivo (ginnastica posturale, di mantenimento, terza età, fitness, ecc.), ricreativo (ginnastica con musica, animazione, giochi, turismo, wellness, ecc.), sportivo (preparazione atletica, allenamenti, ecc.), correttivo (ginnastica per scoliosi, dorso curvo, colonna vertebrale, ecc.), rieducativi (recupero funzionale, algie, ecc.);
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Progettare, condurre e gestire attività motorie a carattere, educativo, ludico o sportivo, compensativo-adattativo-preventivo, finalizzando allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con particolare attenzione alle rilevanti specificità di genere;
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Progettare, condurre e gestire attività di musicoterapia e/o danzaterapia coinvolgendo il paziente e il terapista in un'ampia serie di esperienze musicali, tra le quali le principali sono improvvisare, eseguire, verbalizzare ed ascoltare musica;
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Gestire impianti, propri e di terzi, palestre, campi e strutture sportive e non di ogni genere;
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Organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni sportive ed altre iniziative;
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Promuovere il turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
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Realizzare di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
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Promuovere l'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:
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Creare una rete di collaborazioni tra i diversi Professionisti della Salute coinvolti come i medici di medicina generale, specialistica, operatori sanitari e non.
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Affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale ed internazionale;
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Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;
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Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
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Organizzare attività ricreative, culturali, turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
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Esercitare in via meramente marginale e senza scopri di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO III – Soci
Art. 6
Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.
Art. 7
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.
Art. 8
La qualifica di Socio dà diritto:
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a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
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a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto.
I Soci sono tenuti:
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all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
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al pagamento del contributo associativo.
Art. 9
I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dall’Organo Amministrativo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso e Esclusione
Art. 10
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 11
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.
Art. 12
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.
TITOLO V - Fondo comune
Art. 13
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Art. 14 Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. L’Organo Amministrativo entro quattro mesi, o a causa di particolari eventi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.
TITOLO VI - Organi dell'Associazione
Art. 15
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Tesoriere;
f) il Segretario.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 16 Assemblee
L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'assemblea rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata dal Presidente quando lo reputi opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.
Il Presidente convoca l'assemblea degli associati con avviso scritto all'associato tramite lettera a domicilio, email, fax, ecc., almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire tutti gli associati effettivi che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che risultano iscritti nel libro degli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei rendiconto economico‑finanziario entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi.
Art. 17
L'Assemblea Ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo;
b. procede alla nomina delle cariche sociali;
c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d. approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/5 degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.
Art. 18
L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.
Art. 19
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta e firmata. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati. Non possono partecipare alle assemblee gli associati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario (dell’Assemblea) è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 21 Presidente
Il Presidente, che viene eletto dalla Assemblea Ordinaria degli associati, resta in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 22 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri eletti dalla Assemblea Ordinaria dei soci. I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta pertanto al Consiglio:
a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Art. 23 Segretario
Il Segretario, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.
Art. 24 Tesoriere
Il Tesoriere, che resta in carica quattro anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.
Art. 25
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda, con una nuova elezione, alla sostituzione dei mancanti.
TITOLO VII – Scioglimento
Art. 26
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'articolo 17.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.
Art. 27 Norma finale
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.
L'Associazione accetta lo Statuto e i Regolamenti della C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), dell’ANPIS (Associazione Nazionale delle Polisportive Dilettantistiche per l’Integrazione Sociale) ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.
Scandicci 26/03/2012